È di pochi giorni fa l’emanazione del documento intitolato Allegato 1 LG 23/02/2026 – Linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), dedicato in modo specifico alla Gestione Informativa Digitale (GID) delle opere pubbliche, ovvero alla metodologia BIM, e rivolto alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti.

Si tratta di un documento atteso da anni, la cui pubblicazione era già stata annunciata nel decreto 560/2017. All’articolo 3, infatti, venivano individuati gli adempimenti delle pubbliche amministrazioni necessari per gestire le gare con metodologia digitale, in attuazione dell’art. 43 del D.Lgs. 36/2023, che costituisce il Codice dei contratti pubblici.

La Gestione Informativa Digitale si fonda sui principi dell’Information Management e introduce un approccio sistemico alla gestione dei dati, basato su un vero e proprio ecosistema di piattaforme collaborative. L’obiettivo è migliorare la qualità della progettazione, garantire un maggiore controllo dei costi e dei tempi e assicurare trasparenza lungo l’intero ciclo di vita dell’opera. In questo senso, la GID non si limita al BIM in senso stretto, ma ne amplia la portata, configurandosi come un modello strutturato e integrato di gestione delle informazioni.

L’Allegato 1 si apre con un excursus del quadro normativo di riferimento, a partire dalla Direttiva 2014/24/UE, che ha dato impulso alla creazione dell’EU BIM Task Group, incaricato di analizzare il mercato delle costruzioni nei Paesi membri e di definire strategie per la digitalizzazione del settore. Vengono inoltre richiamati i principali riferimenti normativi italiani, tra cui il D.M. 560/2017 e il successivo D.M. 312/2021, che ha rafforzato l’adozione delle procedure UNI 11337 come strumento operativo per il BIM negli appalti pubblici.

Dal punto di vista giuridico, le linee guida si coordinano con l’Allegato I.9 del Codice dei contratti pubblici, evitando sovrapposizioni normative. Viene infatti chiarito che esse hanno valore di indirizzo operativo e non costituiscono una norma autonoma.

Soglie di obbligatorietà della GID

Uno dei temi centrali del documento riguarda l’individuazione delle soglie di obbligatorietà della Gestione Informativa Digitale. Essa è richiesta per le opere di nuova costruzione e per gli interventi sull’esistente di importo superiore a due milioni di euro, con soglie differenziate nel caso dei beni culturali.

Le manutenzioni ordinarie risultano generalmente escluse, salvo diversa scelta motivata della stazione appaltante, in particolare quando si interviene su opere già sviluppate attraverso modellazione informativa digitale.

Già nel 2023 era emerso come il sistema delle stazioni appaltanti e, più in generale, l’intero settore delle costruzioni non fosse pienamente pronto all’adozione diffusa del BIM, prevista dal 1° gennaio 2025 per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro. Per questa ragione è stato introdotto un regime transitorio, disciplinato dal decreto correttivo 209 del 31 dicembre 2024.

L’Allegato 1 chiarisce in modo puntuale che rientrano in tale regime le procedure la cui programmazione o progettazione sia stata avviata entro il 31 dicembre 2024. In questi casi, l’esenzione dalla GID si applica sia alla fase progettuale sia a quella esecutiva, evitando interpretazioni restrittive nei confronti degli operatori economici.

Un ulteriore elemento di rilievo è rappresentato dal principio della prevalenza contrattuale del modello digitale. Il modello informativo diventa infatti il riferimento principale del contratto, mentre il ricorso a elaborati tradizionali è ammesso solo in casi motivati e formalizzati nel Piano di Gestione Informativa, redatto dall’appaltatore in risposta al Capitolato Informativo e successivamente approvato dalla stazione appaltante.

Adempimenti delle stazioni appaltanti

L’Allegato 1 definisce con chiarezza gli adempimenti organizzativi richiesti alle stazioni appaltanti, delineando un percorso strutturato verso la digitalizzazione. Tra questi rientrano la predisposizione di un piano di formazione del personale, l’adozione di un atto organizzativo interno dedicato alla GID e la disponibilità di strumenti hardware e software adeguati.

Il documento non si limita a enunciare tali obblighi, ma fornisce anche indicazioni operative per la loro attuazione, promuovendo una transizione graduale e consapevole. Il livello di implementazione di questi adempimenti consente di classificare le stazioni appaltanti secondo diversi gradi di maturità digitale, articolati su più livelli progressivi.

A tal fine, le amministrazioni sono chiamate a svolgere audit interni per valutare il proprio stato di maturità e individuare le esigenze organizzative, così da impostare interventi mirati e coerenti. L’obiettivo è favorire una crescita strutturata della digitalizzazione, evitando approcci frammentari o occasionali.

Ampio spazio è dedicato anche alla definizione di ruoli e responsabilità, con riferimento alle figure professionali previste dalla norma UNI 11337-7. Viene sottolineata la necessità di una chiara distinzione tra le responsabilità della stazione appaltante e quelle degli operatori economici, nonché l’importanza di garantire continuità informativa tra le diverse fasi del processo, dalla progettazione all’esecuzione, fino alla gestione dell’opera.

 

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Piattaforme collaborative e gestione del rischio

Un altro elemento centrale riguarda le piattaforme collaborative e, in particolare, l’ambiente di condivisione dei dati, noto come ACDat. Il documento ribadisce i principi già espressi nelle norme ISO 19650, chiarendo che tale ambiente non deve essere inteso come una piattaforma unica, ma come un sistema integrato di strumenti digitali, coordinato e governato dalla stazione appaltante.

Questo sistema deve essere strutturato attraverso regole, ruoli e flussi procedurali ben definiti, in modo da garantire un controllo unitario e coerente delle informazioni. L’obiettivo è assicurare una collaborazione efficace tra tutti i soggetti coinvolti, attraverso la condivisione centralizzata dei dati e l’allineamento costante tra modelli informativi, documenti e informazioni.

L’utilizzo delle piattaforme deve estendersi a tutte le fasi del ciclo di vita dell’opera, dalla progettazione all’esecuzione fino alla manutenzione, garantendo al contempo la tracciabilità delle modifiche. Ogni variazione deve infatti essere identificabile, verificabile e documentata, così da assicurare trasparenza e affidabilità del processo.

Particolare attenzione è infine dedicata al tema della sicurezza delle informazioni. Per le pubbliche amministrazioni, le piattaforme devono essere conformi alla normativa vigente e rispettare i requisiti stabiliti dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, in particolare in relazione al regolamento cloud per la PA.

Conclusioni

Le Linee guida del MIT segnano il passaggio da un obbligo normativo a un modello operativo basato sulla gestione strutturata dei dati lungo tutto il ciclo di vita dell’opera. In questo scenario, diventa fondamentale garantire continuità e interoperabilità delle informazioni.

Il software IWMS Infocad è progettato per integrarsi in questo processo, acquisendo i modelli informativi e i dati provenienti dall’ACDat e trasformandoli in un sistema dinamico e interrogabile. Il modello digitale non resta così un semplice riferimento contrattuale, ma diventa uno strumento attivo di gestione.

Attraverso Infocad, quindi, le informazioni vengono valorizzate nel tempo, supportando attività di controllo, manutenzione e gestione del patrimonio.

A cura di Luca Talucci - BIM Manager Descor

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