Nell'aprile 2026 il settore italiano delle costruzioni ha compiuto un passo normativo di grande rilevanza. Con la pubblicazione della UNI 11337-8:2026, l'Ente Italiano di Normazione ha ufficialmente ritirato la Prassi di Riferimento UNI/PdR 74:2019, trasformando un documento tecnico sperimentale in una vera e propria norma nazionale. Non si tratta di un semplice aggiornamento formale: questo passaggio segna un profondo cambio di mentalità e ridefinisce il modo in cui le organizzazioni del comparto edilizio e immobiliare devono affrontare la trasformazione digitale.

Le origini: che cos’era la UNI/PdR 74:2019

Per comprendere la portata della novità è utile ricordare il punto di partenza. La UNI/PdR 74 nacque nel dicembre 2019 su iniziativa di ICMQ, con l'obiettivo di offrire al mercato un riferimento strutturato per l'adozione del Building Information Modeling nelle organizzazioni. Ricordo di aver partecipato, nel periodo della pandemia, alla call con tutti gli organismi di valutazione (OdV) interessati. Il documento definiva i requisiti di un Sistema di Gestione BIM (SGBIM), inteso come l'insieme di processi, strumenti e responsabilità che un'organizzazione dovrebbe adottare per gestire in modo efficiente la progettazione, la realizzazione, l'esercizio e l'eventuale dismissione di un'opera.

La prassi era pienamente coerente con la UNI EN ISO 9001:2015, norma internazionale sui sistemi di gestione per la qualità. La scelta non era casuale: consentiva alle organizzazioni già dotate di un Sistema di Gestione per la Qualità di integrare il BIM senza stravolgere l'impianto esistente. Strutturata secondo la cosiddetta High Level Structure, lo schema ad alto livello adottato dalle principali norme ISO sui sistemi di gestione, la PdR 74 muoveva dall'analisi del contesto organizzativo, individuava le parti interessate e i relativi requisiti e costruiva attorno a tali elementi un sistema certificabile, sottoposto ad audit periodici e riesami della direzione.

La certificazione secondo la PdR 74 aveva inoltre una valenza pratica immediata: poteva supportare gli adempimenti relativi all'atto organizzativo previsti dal DM 560/2017, il cosiddetto decreto Baratono, che aveva introdotto l'obbligo progressivo del BIM negli appalti pubblici italiani.

Cinque anni di applicazione e la maturità del mercato

Le Prassi di Riferimento UNI hanno, per loro natura, un ciclo di vita di cinque anni. Se, nel corso di tale periodo, un documento dimostra di suscitare interesse e di trovare concreta applicazione sul mercato, può essere avviato il percorso di trasformazione in norma tecnica. È quanto è accaduto con la PdR 74. Nel 2024, a quasi cinque anni dalla pubblicazione, UNI ha attivato il gruppo di lavoro GL 06 “Sistemi informativi immobiliari”, nell'ambito del CT 033/SC 05. Il gruppo ha operato per circa due anni, coinvolgendo accademici, committenze pubbliche, grandi operatori del settore e organismi di certificazione.

Il risultato è la UNI 11337-8:2026, pubblicata il 9 aprile 2026 e disponibile su UNIstore. La numerazione non è casuale: il documento costituisce la parte 8 della serie UNI 11337, “Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni”, che comprende le norme sul BIM già note agli operatori. L'inserimento nella serie sancisce la piena integrazione del tema nel corpo normativo italiano.

Il cambio di paradigma: dal BIM al governo dei processi digitalizzati

La differenza più significativa tra la precedente PdR e la nuova norma non è tecnica, bensì concettuale. La PdR 74 definiva un “Sistema di Gestione BIM”; la UNI 11337-8 introduce invece il Sistema di Gestione e Governo dei Processi Digitalizzati (SGPD). Il termine “governo”, posto consapevolmente accanto a “gestione”, segnala una responsabilità che supera l'operatività quotidiana. Governare i processi digitalizzati significa definire una strategia, individuare il modello organizzativo verso cui orientarsi, gestire i rischi digitali e rispondere in modo strutturato alle sfide della trasformazione tecnologica.

Parallelamente, la norma abbandona deliberatamente l'acronimo BIM come elemento identificativo del sistema. Nella UNI 11337-8 si parla di “gestione informativa digitale”, in coerenza con il linguaggio del vigente Codice dei contratti pubblici e con scenari tecnologici più ampi della sola modellazione tridimensionale. Il BIM rimane centrale, ma accanto a esso trovano spazio la Business Intelligence, i sistemi di workflow management basati su BPMN 2.0, la cybersecurity, l'integrazione con piattaforme ERP e Data Warehouse e persino i modelli di intelligenza artificiale. La norma menziona infatti la capacità dell'Ambiente di Condivisione dei Dati di interagire con modelli linguistici e algoritmi predittivi.

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Un campo di applicazione più ampio e inclusivo

Uno degli aspetti più rilevanti della nuova norma è l'ampliamento della platea dei destinatari. La PdR 74 si rivolgeva soprattutto agli attori tradizionali della filiera delle costruzioni: stazioni appaltanti, società di ingegneria e architettura, imprese di costruzione e gestori del patrimonio immobiliare. La UNI 11337-8 estende significativamente il perimetro, includendo sviluppatori immobiliari, società di consulenza e gestione immobiliare, strutture di gestione infrastrutturale, organismi ispettivi e di controllo, produttori e distributori, nonché soggetti istituzionali e finanziari.

Si tratta del riconoscimento della pluralità di soggetti che concorrono a un investimento nel costruito. Un progetto edilizio di una certa complessità coinvolge oggi banche, assicurazioni, fondi immobiliari ed enti di controllo: la norma prende atto di questa realtà e offre un riferimento anche a chi, pur non costruendo direttamente, partecipa in modo essenziale al processo decisiona

La distinzione tra processi di sede e processi di commessa

Tra le novità più mature della UNI 11337-8 figura la distinzione esplicita tra due livelli organizzativi: i processi strutturali dell'organizzazione, relativi alla governance stabile dell'azienda, all'infrastruttura digitale di sede, alle politiche e agli ecosistemi tecnologici; e i processi di commessa, connessi alle singole iniziative progettuali, alle coalizioni temporanee con altri operatori e alla gestione delle catene di fornitura specifiche di ciascun contratto.

Questa distinzione, non altrettanto netta nella PdR 74, costituisce un elemento qualificante della nuova norma. Un'organizzazione non può più limitarsi a dimostrare di saper gestire il BIM in un singolo progetto: deve disporre di un sistema stabile, documentato e soggetto a miglioramento continuo, capace di adattarsi alle diverse commesse mantenendo una coerenza organizzativa complessiva.

Il ruolo dell'ACDat e la gestione del rischio digitale

Al centro del sistema introdotto dalla UNI 11337-8 vi è l'ACDat, l'Ambiente di Condivisione dei Dati, corrispondente al CDE (Common Data Environment) nella terminologia internazionale. Nella nuova norma la piattaforma non è soltanto uno strumento per lo scambio di file tra progettisti: rappresenta il cuore del sistema di governo informativo ed è pertanto soggetta a requisiti puntuali in materia di sicurezza informatica, controllo degli accessi, tracciabilità delle versioni e immodificabilità dei documenti approvati.

La norma introduce inoltre la gestione del rischio digitale, richiedendo alle organizzazioni di identificare e prevenire i principali rischi informativi: la perdita di dati nel passaggio dalla progettazione all'as-built, l'obsolescenza dei formati e i colli di bottiglia nella trasmissione delle informazioni tra i diversi attori della filiera. Non sono requisiti astratti, ma problemi ben noti a chi lavora quotidianamente con il BIM, che la norma riconduce finalmente a un quadro formalizzato e misurabile.

Continuità con la PdR 74 e periodo transitorio

Per chi già operava con un sistema conforme alla UNI/PdR 74, il passaggio alla nuova norma non è traumatico. L'impianto strutturale resta quello della High Level Structure ISO; le figure professionali riconosciute dalla UNI 11337-7 - BIM Manager, BIM Coordinator, BIM Specialist e CDE Manager - sono confermate e integrate più organicamente nel sistema di gestione; molti requisiti documentali costituiscono inoltre una naturale evoluzione di quelli già noti.

È previsto un periodo transitorio nel quale i due riferimenti possono convivere, stimato in circa due anni dalla data di pubblicazione. Gli organismi di certificazione accreditati stanno estendendo i propri schemi di accreditamento e le organizzazioni certificate potranno aggiornare la conformità durante le ordinarie visite di sorveglianza o di rinnovo. Il certificato cambierà formalmente riferimento normativo, ma sarà preservata la continuità del percorso intrapreso.

Conclusioni

Il riconoscimento istituzionale derivante dallo status di norma UNI a pieno titolo, anziché di prassi di riferimento, non è un dettaglio secondario. Nelle gare d'appalto, nelle qualifiche di filiera e nei contratti con committenze pubbliche e private, un certificato emesso in conformità a una norma tecnica nazionale possiede una solidità significativamente maggiore rispetto a uno rilasciato sulla base di una prassi sperimentale.

Al di là dell'aspetto formale, la UNI 11337-8:2026 rappresenta la presa d'atto collettiva che la digitalizzazione del settore delle costruzioni ha raggiunto una maturità tale da richiedere un governo strutturato, integrato e misurabile. Non si tratta più soltanto di adottare un software o produrre modelli tridimensionali, ma di costruire un'infrastruttura organizzativa stabile, capace di governare dati, flussi informativi e processi decisionali lungo l'intero ciclo di vita delle opere. È un cambio di passo atteso, di cui la norma costituisce la formalizzazione più compiuta.

 

A cura di Luca Talucci - BIM Manager Descor

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